Settore specializzato Prodotti da costruzione e affari europei (SPRAE)
SPRAE è l'unità dell'UFCL incaricata dell'esecuzione dei vari compiti legati all'attuazione della legislazione federale sui prodotti da costruzione, comprese le relazioni con l'Unione europea.


Presentazione e compiti
L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è l'Ufficio specializzato competente in seno alla Confederazione per i prodotti da costruzione. In questa funzione deve adempiere una varietà di compiti legati all'applicazione degli atti legislativi concernenti i prodotti da costruzione.La responsabilità del suddetto settore in seno all'UFCL spetta al settore specializzato dei prodotti da costruzione.

Legislazione e documentazione
La legislazione federale sui prodotti da costruzione è costituita principalmente dalla Legge federale sui prodotti da costruzione del 21 marzo 2014 (RS 933.0) e dalla relativa Ordinanza del 27 agosto 2014 (RS 933.01). Infine, vi è la Verordnung des BBL über die Bezeichnung von europäischen Durchführungsrechtsakten und delegierten Rechtsakten betreffend Bauprodukte vom 10. settembre 2014 (RS 933.011.3). A livello europeo, la materia è disciplinata dal Regolamento sui prodotti da costruzione (Regolamento [UE] n. 305/2011). Ai sensi dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA; RS 0.946.526.81), la legislazione svizzera è considerata equivalente al regolamento europeo.

Condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione
La legislazione sui prodotti da costruzione non prevede un sistema di autorizzazione per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione. Tuttavia, gli operatori economici (principalmente i produttori, ma anche i distributori e gli importatori) devono rispettare determinate regole per poter immettere legalmente i loro prodotti sul mercato svizzero.

Specifica tecnica
Nel sistema legislativo sui prodotti da costruzione, le specifiche tecniche armonizzate sono essenziali, in quanto stabiliscono i metodi e i criteri per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, compresa la sicurezza per l'utente.

Vigilanza del mercato e punto di contatto per prodotti
Un'efficace sorveglianza del mercato in linea con gli standard europei deve garantire l'affidabilità e l'accuratezza delle informazioni sui prodotti, la loro sicurezza e l'esistenza delle caratteristiche dichiarate. Un'efficace sorveglianza del mercato è anche una delle condizioni principali per garantire l'equivalenza dei requisiti richiesti dall'ARR e contribuisce a prevenire le pratiche sleali nel libero scambio dei prodotti. Le due forme principali di sorveglianza del mercato sono i controlli casuali e i controlli specifici in caso di eventi particolari. Il ruolo del punto di contatto è quello di fornire informazioni agli operatori economici e alle autorità pubbliche sulle condizioni di immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché su altri aspetti relativi alla legislazione sui prodotti da costruzione.

Organismi di valutazione della conformità e organismi di valutazione tecnica
Gli organismi di valutazione della conformità, noti anche come Organismi Notificati e Organismi di Valutazione Tecnica, svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione della procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione (inglese: Assessment and Verification of Constancy of Performance, AVCP).Questi organismi, che non hanno prerogative di autorità pubblica, non possono emettere decisioni amministrative agli operatori economici.

Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione
La valutazione e la verifica della costanza della prestazione (Assessment and Verification of Constancy of Performance, AVCP) costituisce il presupposto per la redazione di una dichiarazione di prestazione. Le procedure o i sistemi AVCP servono a garantire l'esattezza, l'affidabilità e la comparabilità delle informazioni sulle prestazioni di un prodotto da costruzione.

Relazioni con l'Unione europea
La legislazione svizzera è equivalente al regolamento europeo sui prodotti da costruzione (regolamento 305/2011). L'equivalenza di questi atti legislativi è la condizione preliminare per il mantenimento del capitolo 16 dell'accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità (MRA, RS 0.946.526.81).Al fine di mantenere l'accesso delle imprese svizzere al mercato dell'Unione europea (UE) nel settore dei prodotti da costruzione, il Consiglio federale intende far riconoscere l'equivalenza degli atti legislativi svizzeri con il regolamento europeo riveduto sui prodotti da costruzione (regolamento 2024/3110), affinché l'MRA possa essere mantenuto.In virtù della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LETC, RS 951.46), la Svizzera si è inoltre impegnata ad armonizzare le proprie prescrizioni tecniche con quelle dei suoi principali partner commerciali.Nel settore dei prodotti da costruzione, l'UE è il principale partner commerciale, con circa il 90 % degli scambi.