Imposizione e applicazione di misure

Le misure adottate dipendono dal tipo di non conformità constatato. Se da una misura di controllo non risulta alcuna non conformità, la procedura di vigilanza è interrotta e non viene adottata nessun’altra misura. Se la misura di controllo permette invece di riscontrare una non conformità, spetta all’operatore economico interessato porvi rimedio (art. 21 cpv. 1 LProdC).

Non conformità formale
In caso di non conformità formale, la stesura corretta di una dichiarazione di prestazione è in genere sufficiente. Se l’operatore economico non dà seguito alla richiesta di porre rimedio alla non conformità, l’organo di vigilanza del mercato provvede affinché il prodotto sia richiamato o ritirato (art. 21 cpv. 4 LProdC).

Rischi
Anche in presenza di un rischio è opportuno permettere all’operatore economico, nella misura del possibile e d’intesa con l’organo di vigilanza, di scegliere le misure appropriate per eliminare tale rischio. In virtù dell’art. 22 cpv. 3 LProdC, l’organo di vigilanza del mercato chiede all’operatore economico interessato di:

a) prendere entro un termine ragionevole proporzionato alla natura del rischio tutte le misure appropriate affinché il prodotto da costruzione non presenti più tale rischio, in particolare affinché la prestazione effettiva del prodotto da costruzione sia conforme a quella dichiarata;

b) ritirare o richiamare il prodotto da costruzione; oppure

c) proporre misure tecniche di compensazione per l’opera di costruzione che consentano di ridurre i rischi constatati.

L’operatore economico deve assicurarsi che la misura presa venga estesa a tutti i prodotti da costruzione che ha messo a disposizione sul mercato (art. 22 cpv. 5 LProdC).

Se l’operatore economico non prende alcuna misura correttiva appropriata entro il termine di cui alla lettera a), l’organo di vigilanza del mercato decide di applicare le misure provvisorie adeguate (art. 22 cpv. 6 LProdC). Esso può:

  • adottare tutte le misure provvisorie appropriate per vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato del prodotto da costruzione;
  • disporre il ritiro o il richiamo del prodotto da costruzione; o
  • avvertire gli utilizzatori del prodotto da costruzione sui rischi che esso presenta. In tal caso rende questa informazione accessibile al pubblico.

Rischio grave
In casi difficili, se necessario per tutelare interessi pubblici preponderanti, l’organo di vigilanza del mercato può disporre altre misure appropriate oltre a quelle summenzionate (art. 23 cpv. 1 LProdC). Tali misure possono essere pubblicate attraverso una decisione di portata generale allo scopo di proteggere la popolazione. Si tratta in particolare di:

  • proibire la messa a disposizione sul mercato e l’esportazione di un prodotto da costruzione;
  • disporre avvertenze sui rischi derivanti da un prodotto da costruzione, ordinarne e se necessario attuarne il richiamo o il ritiro.

Se indispensabile, l’organo di vigilanza può confiscare, distruggere o rendere inutilizzabile il prodotto interessato (art. 23 cpv. 2 LProdC).

Ultima modifica 01.11.2019

Inizio pagina

https://www.bbl.admin.ch/content/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte/marktueberwachung/auferlegung-und-durchsetzung-von-massnahmen.html