Deroghe

Nei seguenti casi, salvo disposizioni federali o cantonali contrarie riguardanti l'uso, è possibile prescindere dalla redazione di una dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione anche se tale prodotto rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata (art. 5 cpv. 2 LProdC), qualora il prodotto da costruzione sia fabbricato:

  • a seguito di una specifica ordinazione in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie e installato in una singola e identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione;
     
  • in cantiere per essere incorporato nella rispettiva opera di costruzione conformemente alle norme applicabili;
     
  • con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio culturale e mediante un procedimento non industriale, nel rispetto delle normative applicabili, in particolare per l'appropriato restauro di opere di costruzione inserite in un contesto ambientale e paesaggistico formalmente protetto o in virtù del loro particolare valore architettonico o storico.

Nota sull'esportazione: se per un prodotto da costruzione è necessario redigere una dichiarazione di prestazione e il fabbricante ha rinunciato a redigerla in virtù della disposizione derogatoria di cui all'articolo 5 capoverso 2 LProdC, il prodotto da costruzione non può comunque essere messo a disposizione sul mercato dell'UE o del SEE a meno che sia applicabile un regolamentazione derogatoria valida per il mercato dell'esportazione.

Ultima modifica 01.11.2019

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