Immissione in commercio e messa a disposizione di prodotti da costruzione

Gli atti legislativi federali in materia di prodotti da costruzione, ovvero la legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e l'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC), riprendono la legislazione europea sui prodotti da costruzione. Quest'ultima è imperniata sul regolamento europeo relativo ai prodotti da costruzione (regolamento UE n. 305/2011, Construction Products Regulation, CPR).

La LProdC disciplina l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato svizzero di tutti i prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che un prodotto da costruzione rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una valutazione tecnica europea. Il concetto di immissione in commercio è legato a quello di messa a disposizione sul mercato. La messa a disposizione sul mercato consiste nella fornitura di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato nel corso di un'attività commerciale; l'immissione in commercio è invece la prima messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione. L'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato possono comportare diversi obblighi per gli operatori economici.

Un prodotto da costruzione può essere immesso in commercio in Svizzera o messo a disposizione sul mercato svizzero se soddisfa l'obbligo generale di sicurezza (art. 4 LProdC) e

a) se rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata o se per esso viene rilasciata una valutazione tecnica europea (cosiddetto settore armonizzato) e se non si applicano eccezioni soltanto qualora il fabbricante abbia redatto una dichiarazione di prestazione per il prodotto, oppure

b) negli altri casi (settore non armonizzato), se sono soddisfatte eventuali altre condizioni per l'immissione in commercio previste da altri atti legislativi federali.

Inoltre, devono essere in ogni caso soddisfatte tutte le altre condizioni applicabili della LProdC. Se, ad esempio, un livello di soglia per la prestazione di un prodotto viene ripreso nella legislazione svizzera sui prodotti da costruzione per designazione di un atto normativo delegato europeo, anche il rispetto di questo livello di soglia è una condizione per l'immissione in commercio secondo la LProdC.

Occorre infine tener conto del fatto che alcuni prodotti da costruzione non sono esclusivamente prodotti da costruzione e che quindi devono eventualmente anche essere conformi ad altre disposizioni settoriali per poter essere immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato. Ad esempio, una porta scorrevole a motore è immessa in commercio o messa a disposizione sul mercato in Svizzera quale prodotto da costruzione in applicazione delle disposizioni della LProdC. Se si tratta della funzione di tale porta scorrevole in quanto macchina, per la sua immissione in commercio o messa a disposizione sul mercato in Svizzera occorre applicare anche l'ordinanza sulle macchine (RS 819.14), la legge federale sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11) ed eventualmente altri atti normativi.

Bisogna operare una distinzione tra l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato, da un lato, e l'utilizzo, l'applicazione, la messa in esercizio e l'installazione di un prodotto da costruzione, dall'altro lato. In linea di principio la legislazione sui prodotti da costruzione non disciplina l'utilizzo, l'applicazione, la messa in esercizio e l'installazione di prodotti da costruzione.

Ultima modifica 20.01.2023

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