Organizzazione

L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è l'Ufficio specializzato competente in seno alla Confederazione per i prodotti da costruzione. In questa funzione deve adempiere una varietà di compiti legati all'applicazione degli atti legislativi concernenti i prodotti da costruzione.

Gli atti legislativi federali concernenti i prodotti da costruzione (legge sui prodotti da costruzione, LProdC, e ordinanza sui prodotti da costruzione, OProdC) disciplinano l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato svizzero di prodotti da costruzione. Servono anche da legislazione di riferimento per l'integrazione dei prodotti da costruzione nell'Accordo bilaterale con l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR) e hanno lo scopo di evitare ostacoli tecnici al commercio nel settore dei prodotti da costruzione.

La responsabilità del suddetto settore in seno all'UFCL spetta al settore specializzato dei prodotti da costruzione.  

Tra i compiti del settore specializzato dei prodotti da costruzione rientrano in particolare:

  • il mantenimento e la prosecuzione del capitolo sui prodotti da costruzione nell'Accordo bilaterale con l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR) e l'espletamento degli effetti giuridici di tale capitolo, come ad esempio la designazione per la notifica degli organismi svizzeri nel settore dei prodotti da costruzione;

  • l'eventuale revisione degli atti legislativi concernenti i prodotti da costruzione (legge sui prodotti da costruzione, LProdC, e ordinanza sui prodotti da costruzione, OProdC) per adeguarli ai requisiti degli atti legislativi europei e quindi per mantenere l'equivalenza della legislazione settoriale svizzera nell'ambito dell'ARR;

  • l'esecuzione della LProdC e dell'OProdC come pure di altre disposizioni di esecuzione di questi atti legislativi;

  • i compiti di esecuzione dell'organo centrale di vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione, comprese le funzioni di coordinamento, controllo e sorveglianza dell'esecuzione dei compiti di vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione;

  • i compiti di informazione del punto di contatto per i prodotti da costruzione, compresa la direzione di tale punto di contatto e l'esame di questioni che riguardano, da una parte, l'immissione in commercio e la messa a disposizione dei prodotti da costruzione e, dall'altra, il loro utilizzo;

  • la designazione di norme tecniche e di altre specifiche tecniche;

  • la designazione delle disposizioni d'esecuzione del regolamento europeo sui prodotti da costruzione (regolamento (UE) n. 305/2011);

  • la gestione della segreteria della Commissione federale dei prodotti da costruzione;

  • la direzione di comitati di esperti della Commissione federale dei prodotti da costruzione (ad es. il gruppo preparatorio del comitato permanente per la costruzione);

  • l'organizzazione di manifestazioni informative, di corsi di formazione e perfezionamento nel campo di applicazione degli atti legislativi concernenti i prodotti da costruzione; e

  • la rappresentanza della Svizzera in seno a diversi organismi specializzati europei secondo il diritto europeo in materia di prodotti da costruzione (in particolare il comitato permanente per la costruzione di cui al regolamento (UE) n. 305/2011).

Ultima modifica 24.11.2015

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