Basi giuridiche federali

Legge sui prodotti da costruzione (LProdC)

La LProdC completamente riveduta è entrata in vigore il 1° ottobre 2014. La LProdC riveduta e le sue disposizioni di esecuzione nell’ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) e nell’ordinanza dell’UFCL sulla designazione di atti normativi d’esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione costituiscono la legislazione relativa ai prodotti da costruzione e disciplinano l’immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione in Svizzera. La legislazione svizzera in materia di prodotti da costruzione è equivalente a quella europea.

La legislazione sui prodotti da costruzione riveduta è incentrata sulle informazioni relative alle prestazioni di un prodotto da costruzione («approccio orientato alla prestazione»). In base a queste informazioni il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione del prodotto da costruzione, ossia spiega «cosa può fare il prodotto» affinché l’utilizzatore sappia per quali scopi il prodotto può essere impiegato nell’opera di costruzione. Con la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata.

L’«approccio orientato alla prestazione» elimina gli ostacoli della previgente legislazione del 2001 per l’immissione in commercio di prodotti da costruzione. Il requisito dell’idoneità all’uso quale condizione per l’immissione in commercio dei prodotti da costruzione è stato abrogato. Ciò dovrebbe permettere di eliminare i costi per prove, ispezioni e certificazioni inutili nel settore dei prodotti da costruzione e di ridurre la burocrazia.

L’«approccio orientato alla prestazione» costituisce nel contempo un «approccio orientato al mercato»: in linea di principio lo Stato non deve stabilire le prestazioni dei prodotti, ma unicamente i requisiti del prodotto, se ciò si rivela necessario per la tutela della salute, dell’ambiente o dei lavoratori oppure per realizzare altri interessi pubblici preponderanti in relazione ai requisiti di base delle opere di costruzione. La riveduta LProdC parte dallo stesso presupposto del regolamento europeo sui prodotti da costruzione, ovvero che sia l’utilizzatore a definire se un prodotto è idoneo o meno.

Se un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata o per esso è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, occorre redigere una dichiarazione di prestazione per il prodotto. Le specifiche tecniche armonizzate (e i documenti per la valutazione europea) costituiscono in questo senso un «linguaggio tecnico comune» su cui si fonda la legislazione tecnica dell’UE e che sin dalla legislazione sui prodotti da costruzione del 2001 la Svizzera ha regolarmente ripreso. In questo modo il fabbricante non deve più adattarsi a differenti regole tecniche in Europa, poiché per i prodotti da costruzione si applicano dappertutto le stesse specifiche tecniche.

La riveduta legislazione sui prodotti da costruzione prevede inoltre di semplificare le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione (eliminazione delle prove di prodotti, rinuncia alla ripetizione degli esami, sgravi per le PMI ecc.). Tutte queste semplificazioni permettono di ridurre i costi di fabbricazione dei prodotti da costruzione.

Grazie a un elenco chiaro degli obblighi per fabbricanti, importatori, distributori e mandatari aumenta la certezza del diritto. Nel contempo l’utilizzatore di un prodotto da costruzione dispone di informazioni affidabili e corrette sulle prestazioni del prodotto da costruzione lungo l’intera catena di fornitura.

Le disposizioni concernenti la vigilanza del mercato (art. 20-25 LProdC) sono state completamente rielaborate e armonizzate con lo standard europeo. Una vigilanza del mercato funzionante ed efficace deve garantire che le informazioni sul prodotto siano affidabili e corrette e che le caratteristiche del prodotto dichiarate esistano effettivamente. Infine deve provvedere affinché il prodotto messo a disposizione sul mercato non presenti un rischio per l’utilizzatore. La vigilanza del mercato dei prodotti commercializzati in Svizzera dovrà diventare più efficiente e raggiungere un grado di efficacia più elevato tramite programmi di prove a campione e controlli a seguito di determinati eventi, affinché i pericoli che potrebbero derivare da prodotti non sicuri o difettosi nelle opere di costruzione possano essere evitati o ridotti.

L’integrazione nella LProdC del diritto in materia di sicurezza dei prodotti per i prodotti da costruzione garantisce agli operatori economici maggiore trasparenza sui loro obblighi. Come metro di valutazione per gli aspetti concreti relativi alla sicurezza e alla salute di un prodotto da costruzione non è utilizzata la formula «stato della scienza e della tecnica», bensì le norme di prodotti armonizzate per il «settore armonizzato» (quindi prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata o per i quali è rilasciata una valutazione tecnica europea). Per il settore «non armonizzato» il metro di valutazione è invece costituito dall’obbligo secondo cui il prodotto da costruzione deve soddisfare i requisiti di sicurezza corrispondenti alle ragionevoli aspettative degli utilizzatori;

Messaggio concernente la legge federale sui prodotti da costruzione

Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC)
L’OProdC 2001 è stata messa in vigore, unitamente alla LProdC 2001, il 1° gennaio 2001 e dava esecuzione alla LProdC 2001. L’OProdC completamente riveduta è entrata in vigore il 1° ottobre 2014 e disciplina, in esecuzione della LProdC riveduta, l’immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato svizzero di prodotti da costruzione.

L’OProdC riveduta contiene disposizioni d’esecuzione della LProdC riveduta, che corrisponde materialmente al regolamento europeo sui prodotti da costruzione e che disciplina la sicurezza dei prodotti da costruzione in quanto legge speciale. Le ripercussioni dell’OProdC riveduta vanno considerate in relazione a quelle della LProdC riveduta, poiché entrambi gli atti normativi costituiscono un’unità finalizzata essenzialmente a definire i principi nella LProdC e i dettagli tecnici - in particolare per l’esecuzione - nell’OProdC. Per quanto riguarda le ripercussioni dell’ordinanza riveduta, si rimanda dunque al commento al numero 3 del messaggio concernente la legge federale sui prodotti da costruzione.

Ordinanza dell’UFCL sulla designazione di atti normativi d’esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione
Con l’ordinanza dell’UFCL, entrata in vigore il 1° ottobre 2014 insieme alle rivedute LProdC e OProdC, si designano atti normativi delegati e di esecuzione del regolamento europeo sui prodotti da costruzione (CPR; regolamento (UE) n. 305/2011) in modo che questo sia applicato in Svizzera per analogia.

  Abbr.   RS

Legge federale concernente i prodotti da costruzione
(Legge sui prodotti da costruzione)

Testo della LProdC

 

LProdC 933.0

Ordinanza sui prodotti da costruzione 

Testo della OProdC

 

OProdC 933.01

Ordinanza dell’UFCL sulla designazione di atti normativi d’esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzion

Testo dell’ordinanza dell’UFCL

 

  933.011.3

Le basi giuridiche federali citate possono essere ordinate per posta all’indirizzo UFCL, 3003 Berna, per mail all'indirizzo verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Ultima modifica 28.03.2022

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