La vigilanza del mercato è disciplinata agli articoli 20–25 sezione 6 della legge sui prodotti da costruzione (LProdC). Gli organi di vigilanza del mercato controllano se un prodotto da costruzione fornisce la prestazione dichiarata dal fabbricante ed è conforme alle prescrizioni in vigore (art. 20 cpv. 1 LProdC). La LProdC distingue due tipi di non conformità, nel cui quadro agiscono gli organi di vigilanza del mercato: la non conformità formale e altri rischi.
Non conformità formale
La non conformità formale è disciplinata all’articolo 21 LProdC. Si presenta in particolare nei casi seguenti (cfr. art. 21 cpv. 2 LProdC):
- la dichiarazione di prestazione non è stata redatta, benché fosse richiesta secondo l’articolo 5 LProdC;
- la dichiarazione di prestazione non è stata redatta in conformità degli articoli 5–8 LProdC.;
- altri documenti tecnici, dossier o marcature non sono disponibili, sono incompleti o divergono dalla dichiarazione di prestazione. Questo concerne espressamente anche le istruzioni per l’uso e le informazioni di sicurezza mancanti o incomplete.
Rischi
Secondo l’articolo 22 capoverso 2 LProdC, un prodotto che presenta un rischio è un prodotto che può influire su un interesse pubblico più negativamente rispetto a quanto ritenuto ragionevole e sostenibile con un uso in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili.
Sono compresi anche la durata di utilizzazione ed eventualmente la messa in servizio, l’installazione e i requisiti di manutenzione.
Gli interessi pubblici ai sensi di questa definizione sono enumerati all’articolo 4 capoverso 4 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Si tratta della protezione:
- della moralità, dell’ordine e della sicurezza pubblici;
- della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante;
- dell’ambiente naturale;
- della sicurezza sul posto di lavoro;
- dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali;
- del patrimonio culturale nazionale;
- della proprietà.
Una constatazione ufficiale di non conformità formale costituisce inoltre una ragione sufficiente per ritenere che il prodotto da costruzione presenti un rischio (art. 21 cpv. 3 LProdC).
Rischio grave
L’articolo 23 LProdC prevede misure per tutelare interessi pubblici preponderanti. Questa disposizione riguarda i prodotti che presentano un rischio e costituiscono pertanto un pericolo serio. Per decidere se un prodotto da costruzione presenta un rischio grave si esegue un’adeguata valutazione dei rischi tenendo conto della loro natura e della probabilità che si concretizzino (art. 23 cpv. 3 LProdC).