Osservazione preliminare: le seguenti FAQ devono poter essere lette indipendentemente l’una dall’altra, per questo alcune informazioni sono ripetute più volte.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare la Guida alla legislazione sui prodotti da costruzione (di seguito: guida): https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte/downloads.html.
1 Legislazione sui prodotti da costruzione in generale
1. Qual è lo scopo della legislazione sui prodotti da costruzione? In cosa si distin-gue dal diritto edilizio in generale?
La legislazione sui prodotti da costruzione è volta a garantire la sicurezza dei prodotti da costruzione e a eliminare gli ostacoli tecnici alla loro libera circolazione. Si applica all’immissione in commercio e alla messa a disposizione sul mercato di questi prodotti. La legislazione sui prodotti da costruzione non regola l’uso dei prodotti nelle opere di costruzione. Questo aspetto è disciplinato nelle disposizioni del diritto edilizio, in particolare in quello cantonale, e nelle norme tecniche pertinenti.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 1.2 della guida.
2. Quando un prodotto è considerato un prodotto da costruzione?
Un prodotto è considerato un prodotto da costruzione quando risponde ai seguenti requisiti:
- il prodotto è concepito per essere incorporato in modo permanente in opere di co-struzione o in parti di esse; e
- il prodotto incide sulla prestazione dell’opera di costruzione o di parte di essa rispet-to ai requisiti di base dell’opera.
I prodotti di costruzione sono destinati ad essere incorporati in opere di costruzione ed hanno un influsso sulla sicurezza e sulla funzionalità dell’opera stessa.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 2 della guida.
3. Quali requisiti deve soddisfare un prodotto da costruzione affinché possa esse-re immesso in commercio?
È opportuno distinguere i prodotti da costruzione che rientrano nel settore armonizzato da quelli che non vi rientrano. Se un prodotto rientra nel settore armonizzato, in linea di massima deve essere redatta una dichiarazione di prestazione (cfr. domanda n. 4 e guida cap. 2.3). In ogni caso il prodotto deve essere identificabile e tracciabile. Inoltre, anche nel caso in cui non faccia parte del settore armonizzato, il prodotto non deve comportare rischi a livello di sicurezza.
I requisiti relativi alla dichiarazione di prestazione, laddove essa sia necessaria (cfr. domanda 10 e seguenti), sono stabiliti nelle norme tecniche armonizzate (nel prospetto ZA.1) o nella valutazione tecnica europea applicabile. Queste norme tecniche armonizzate prevedono anche un sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (sistema VVCP).
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 5 della guida. In particolare si consulti la lista di controllo per i fabbricanti a pagina 32.
4. Quando un prodotto da costruzione rientra nel settore armonizzato?
I prodotti da costruzione nel settore armonizzato sono i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea. In questo caso il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione per il prodotto.
Tutti gli altri prodotti da costruzione rientrano nel settore non armonizzato. Per questi prodotti il fabbricante non deve redigere una dichiarazione di prestazione, ma può redigere una dichiarazione del fabbricante per garantire la sicurezza del prodotto.
Per ulteriori informazioni si vedano i capitoli 2 e 3 della guida.
5. Cosa si intende per norma tecnica armonizzata (hEN)? Qual è la funzione di tali norme?
Una norma tecnica armonizzata (hEN) è una norma tecnica applicabile obbligatoria-mente sia in Svizzera sia negli altri Paesi europei (cfr. anche domande n. 6 e 7). L’elenco delle hEN applicabili ai prodotti da costruzione figura sul sito Internet dell’UFCL:
https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte/normen.html.
Le hEN possono essere acquistate sul sito dell’Associazione svizzera di normazione (SNV):
www.snv.ch
Se un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una hEN, il fabbricante deve generalmente redigere una dichiarazione di prestazione che gli permette di vendere il prodotto da costruzione in Svizzera e negli altri Paesi europei.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 5.2.2 della guida.
6. Qual è la differenza tra una norma tecnica armonizzata (hEN) e un documento per la valutazione europea (DVE) o una valutazione tecnica europea (ETA)?
Una norma tecnica armonizzata (hEN) obbliga il fabbricante a redigere una dichiara-zione di prestazione, al contrario dei documenti per la valutazione europea (DVE). Questi possono servire da base per elaborare una valutazione tecnica europea (ETA, European Technical Assessment). Solo se è disponibile tale valutazione è possibile redigere una dichiarazione di prestazione.
In altre parole, l’ETA consente al fabbricante di assoggettare volontariamente il suo prodotto al settore armonizzato. Se per il suo prodotto specifico viene rilasciata un’ETA, il fabbricante è tenuto a redigere una dichiarazione di prestazione. Gli organi-smi di valutazione tecnica (TAB, Technical Assessment Body) sono competenti per il rilascio dell’ETA. In Svizzera la funzione di organismo di valutazione tecnica è assunta dal Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa):
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 5.3 della guida.
7. Cosa succede quando viene pubblicata una nuova versione di una norma? A partire da quando va applicata la nuova norma?
Nell’elenco delle norme tecniche armonizzate (hEN), oltre alla data dell’entrata in vigo-re della nuova norma è previsto un periodo di coesistenza. Durante questo periodo è possibile scegliere se utilizzare la nuova o l’eventuale vecchia versione per redigere la dichiarazione di prestazione. Dalla fine del periodo di coesistenza è obbligatorio appli-care la nuova norma.
Se la nuova versione di una norma tecnica armonizzata è già messa a disposizione dalla SIA o dalla SNV, ma la norma non è ancora stata designata dall’UFCL e il suo ti-tolo non è stato pubblicato nel Foglio federale, deve essere utilizzata la vecchia ver-sione.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 2.3 della guida.
8. Quali obblighi bisogna rispettare se il prodotto non rientra nel settore armonizzato?
La sicurezza del prodotto deve essere garantita. In particolare, se la natura del prodotto lo esige, devono essere messe a disposizione dell’utilizzatore del prodotto le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l’uso. Anche l’identificazione e la tracciabilità del prodotto devono essere garantite.
Per l’immissione in commercio occorre tenere conto di eventuali altre legislazioni in materia.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 5.1 della guida.
9. La marcatura CE è obbligatoria?
La marcatura CE non è obbligatoria in Svizzera, ma è necessaria per l’immissione in commercio negli altri Paesi europei. Essa si basa sulla dichiarazione di prestazione.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 4.1 della guida.
2 Dichiarazione di prestazione
10. Che cos’è una dichiarazione di prestazione?
La dichiarazione di prestazione è un documento redatto dal fabbricante che attesta la prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali. Tramite la di-chiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità del prodotto e delle prestazioni dichiarate per tale prodotto.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 4 della guida.
11. Quando è necessaria una dichiarazione di prestazione?
La dichiarazione di prestazione deve essere redatta dal fabbricante se il suo prodotto rientra nel settore armonizzato (cfr. domanda n. 4).
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 4.3 della guida.
Per contro, se il prodotto non rientra nel settore armonizzato, il fabbricante non può re-digere una dichiarazione di prestazione. In questo caso è però possibile redigere una dichiarazione del fabbricante che garantisce la sicurezza del prodotto.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 5.1 della guida.
12. Esistono eccezioni all’obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione?
Sì. Anche se il prodotto fa parte del settore armonizzato, esistono eccezioni all’obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione, ad esempio nel caso in cui il prodotto:
- non è fabbricato in serie, è destinato ad un’unica opera di costruzione e viene in-stallato dallo stesso fabbricante;
- è fabbricato direttamente sul cantiere per essere incorporato direttamente nell’opera;
- è fabbricato con metodi tradizionali, secondo un procedimento non industriale.
Anche se una di queste condizioni è adempiuta, può rivelarsi necessaria una dichiarazione di prestazione per comprovare che il prodotto adempie i requisiti relativi alle prestazioni posti da altre prescrizioni (ad es. le prescrizioni in materia di protezione antincendio).
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 5.2.4 della guida.
13. Chi decide se è necessaria una dichiarazione di prestazione?
Spetta al fabbricante decidere se il prodotto da costruzione deve o può essere oggetto di una dichiarazione di prestazione. Se il prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata (hEN) la dichiarazione è in linea di principio obbligatoria (cfr. domanda n. 10; per le eccezioni, cfr. domanda n. 11).
Se il prodotto da costruzione non rientra nell’ambito di applicazione di una hEN, il fabbricante può richiedere una valutazione tecnica europea ad un organismo di valutazione tecnica.
Per ulteriori informazioni si vedano i capitoli 5.2 e 5.3 della guida.
14. Chi deve redigere la dichiarazione di prestazione? Chi ha degli obblighi con-cernenti la dichiarazione di prestazione e quali?
È compito del fabbricante redigere la dichiarazione di prestazione. Gli altri operatori economici nella catena di distribuzione (in particolare gli importatori e i distributori) de-vono assicurarsi che la dichiarazione di prestazione, laddove necessaria, sia stata re-datta correttamente e devono tenerla a disposizione dei loro clienti.
Per ulteriori informazioni si veda la guida al capitolo 5 per i fabbricanti, al capitolo 7 per i distributori e al capitolo 8 per gli importatori.
15. È possibile redigere una dichiarazione di prestazione anche se il prodotto non rientra nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata?
Sì, ma solamente fondandosi su una valutazione tecnica europea (ETA, European Technical Assessment) rilasciata in base a un documento per la valutazione europea. In questo caso il prodotto rientra nel settore armonizzato e il fabbricante può e deve redigere una dichiarazione di prestazione sulla base dell’ETA (cfr. domanda n. 6 e gui-da cap. 5.3).
Per i prodotti del settore non armonizzato per i quali non è stata rilasciata un’ETA il fabbricante non può redigere una dichiarazione di prestazione. Può però redigere una dichiarazione del fabbricante per dimostrare che i requisiti di sicurezza sono rispettati.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 5 della guida, in particolare il capitolo 5.1.4.
16. Quali elementi deve contenere la dichiarazione di prestazione?
Il contenuto della dichiarazione di prestazione è descritto nel modello di dichiarazione che figura all’allegato 3 dell’ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC).
La dichiarazione di prestazione deve in particolare menzionare le caratteristiche essenziali e la prestazione del prodotto per almeno una di queste caratteristiche.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 5.2.1 e gli allegati della guida.
17. Come deve essere presentata la dichiarazione di prestazione?
Il fabbricante dispone di una certa libertà nella redazione della dichiarazione di prestazione, in particolare per quanto concerne il modo di presentare i dati.
La dichiarazione di prestazione deve essere redatta secondo il modello di dichiarazione riprodotto nell’allegato 3 dell’ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC). È possibile prevedere modifiche formali rispetto al modello entro determinati limiti. Per ulteriori informazioni ed esempi si veda il capitolo 5.2.3 e gli allegati della guida.
18. Cosa si intende per «controllo della produzione in fabbrica»?
Per ciascuno dei suoi prodotti, il fabbricante è tenuto a predisporre e documentare un processo di controllo, che permetta di mantenere il livello di qualità dichiarato per il prodotto (valutazione e verifica della costanza della prestazione, VVCP). Se è applicabile un sistema VVCP 3 o 4, il fabbricante può predisporre, documentare ed eseguire soltanto un sistema di controllo della produzione. Nell’ambito degli altri sistemi VVCP, il processo di controllo della produzione in fabbrica deve essere verificato da un organismo notificato (NB, Notified Body; cfr. domanda n. 19).
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 5.2.9 della guida.
19. Quando bisogna ricorrere ad un organismo notificato (Notified Body) e come?
È necessario ricorrere a un organismo notificato (NB, Notified Body) quando il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP) applicabile lo preve-de. È il caso dei prodotti da costruzione le cui prestazioni sono determinanti per la sicu-rezza dell’opera di costruzione. Il sistema VVCP applicabile è definito nell’appendice ZA delle norme tecniche armonizzate.
Per ulteriori informazioni si vedano i capitoli 5.2.7 e 10 della guida. Gli organismi notifi-cati (compresi quelli svizzeri) sono elencati nella banca dati Nando: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
20.In quale forma può essere messa a disposizione la dichiarazione di prestazione?
La dichiarazione di prestazione può essere messa a disposizione sia in forma cartacea sia in forma elettronica (ad es. e-mail o sito Internet). Per la messa a disposizione su un sito Internet devono essere osservate determinate prescrizioni riguardanti l’accessibilità e la stabilità del sistema. Se richiesta, deve sempre essere fornita una versione cartacea.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 5.2.11 della guida.
21. In quale lingua deve essere redatta la dichiarazione di prestazione?
La dichiarazione di prestazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera (tedesco, francese, italiano). Le informazioni sulla sicurezza devono essere redatte nella lingua ufficiale della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 3 della guida.
22. Per quanto tempo è valida la dichiarazione di prestazione?
La dichiarazione di prestazione è valida fintanto che le prestazioni del prodotto corrispondono a quelle dichiarate e soddisfano i requisiti richiesti dalle norme tecniche armonizzate (hEN) applicabili. Per contro, se la hEN applicabile viene sostituita da un’altra norma, la dichiarazione deve essere redatta sulla base della nuova norma.
Per ulteriori informazioni si vedano i capitoli 5.2.2 e 5.2.3 della guida.
23. La dichiarazione di prestazione deve essere allegata direttamente al prodotto?
Il fabbricante deve essere identificabile e la dichiarazione di prestazione deve essere facilmente accessibile, ad esempio sul sito Internet del fabbricante. La dichiarazione di prestazione non deve, ma può, figurare direttamente sul prodotto (è sufficiente che sia disponibile su Internet). Le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l’uso devono essere allegate fisicamente al prodotto.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 5.2.11 della guida.
24. Una dichiarazione di prestazione redatta in uno Stato membro dell’UE è valida in Svizzera e viceversa?
Le legislazioni svizzera ed europea sui prodotti da costruzione sono equivalenti. Una dichiarazione di prestazione redatta secondo la legislazione europea sui prodotti da costruzione (Regolamento UE n. 305/2011) è dunque riconosciuta in Svizzera e viceversa. Tuttavia occorre osservare che la marcatura CE è obbligatoria in Europa, ma non in Svizzera (cfr. anche domanda n. 9).
Per ulteriori informazioni di veda il capitolo 4.1 della guida.
25. Le prestazioni dichiarate in una dichiarazione di prestazione possono figurare anche nelle schede tecniche?
Sì, a condizione che esse siano dichiarate allo stesso modo. Non devono sussistere contraddizioni tra le schede tecniche e la dichiarazione di prestazione. Non è consentito, ad esempio, dichiarare una prestazione in una scheda tecnica se per la medesima caratteristica non è stata dichiarata alcuna prestazione nella dichiarazione di presta-zione.
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 4.2 della guida.
26. Si può dichiarare una prestazione per una caratteristica non essenziale?
Nella dichiarazione di prestazione possono essere dichiarate soltanto le caratteristiche essenziali previste nella norma tecnica armonizzata applicabile. Le altre caratteristiche possono essere menzionate solo nelle schede tecniche.