Esportazione di prodotti da costruzione

Se si intende esportare e immettere in commercio o mettere a disposizione sul mercato dell'UE o del SEE un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, occorre osservare in particolare i seguenti punti:

  • un simile prodotto da costruzione deve essere provvisto di marcatura CE;
  • occorre imperativamente redigere una dichiarazione di prestazione per tale prodotto. Ne consegue che le eccezioni all'obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione previste nell'articolo 5 capoverso 2 LProdC non si applicano. Bisogna verificare di volta in volta se è possibile prevedere una delle eccezioni contemplate dal regolamento europeo sui prodotti da costruzione (regolamento UE n. 305/2011);
  • in caso di uso delle procedure semplificate da parte di microimprese (art. 6 OProdC) e delle procedure semplificate per i prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie (art. 7 OProdC), anziché la documentazione adeguata prevista negli articoli 6 capoverso 2 e 7 capoverso 2 OProdC, occorre utilizzare una documentazione tecnica specifica che dimostri la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti richiesti dal regolamento europeo sui prodotti da costruzione nonché l'equivalenza tra le procedure impiegate e quelle stabilite nelle norme tecniche armonizzate;
  • in caso di esportazione il diritto anteriore (LProdC e OProdC 2001) non può essere applicato (art. 37 cpv. 1 LProdC).

Osservazione: l'elenco non è esaustivo. Bisogna in ogni caso tenere conto delle basi giuridiche e delle informazioni dello Stato in cui si intende esportare il prodotto da costruzione.

Ultima modifica 20.10.2020

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