Organismi di valutazione tecnica
Gli organismi di valutazione tecnica sono autorizzati a rilasciare valutazioni tecniche europee. Queste servono da base per la redazione di una dichiarazione di prestazione valida a livello europeo per i prodotti che non rientrano o che non rientrano interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata (cfr. art. 13 LProdC).
Gli organismi di valutazione tecnica devono essere nominati per determinate aree di prodotto (art. 30 cpv. 2, 31 cpv. 1 e allegato 5 OProdC). È previsto un organismo di valutazione tecnica ufficiale. Ulteriori organismi di valutazione tecnica possono essere nominati dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). La loro nomina avviene sulla base dell'accreditamento secondo l'ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD, RS 946.512) e dell'appartenenza all'Organizzazione europea per i benestare tecnici (EOTA, European Organisation for Technical Assessment) di diritto privato.