Basi giuridiche

Situazione iniziale
Unitamente al concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC), gli atti legislativi federali del 2001 in materia di prodotti da costruzione - ovvero la legge dell’8 ottobre 1999 sui prodotti da costruzione (LProdC 2001) e l’ordinanza del 27 novembre 2000 sui prodotti da costruzione (OProdC 2001), entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2001 - attuavano la direttiva europea del 1988 sui prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE). Con effetto al 1° luglio 2013 questa direttiva è stata sostituita integralmente dal nuovo regolamento (UE) n. 305/2011. Il 1° ottobre 2014 sono entrati in vigore gli atti normativi federali riveduti del 2014 concernenti i prodotti da costruzione - la legge del 21 marzo 2014 sui prodotti da costruzione (LProdC 2014), l’ordinanza del 27 agosto 2014 sui prodotti da costruzione (OProdC 2014) e l’ordinanza dell’UFCL del 10 settembre 2014 sulla designazione di atti normativi d’esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione. Dal 1° luglio 2015 i prodotti da costruzione possono essere immessi in commercio esclusivamente in base agli atti normativi riveduti concernenti i prodotti da costruzione.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR; Mutual Recognition Agreement, MRA, RS 0.946.526.81)
Nel mese di marzo del 2008 l’ARR è stato esteso con un capitolo sui prodotti da costruzione che disciplina il commercio con l’UE nel settore dei prodotti da costruzione e facilita l’immissione in commercio dei prodotti da costruzione svizzeri all’interno degli Stati membri dell’UE e viceversa. Dal 1° aprile 2014 fino al 13 aprile 2015 vigeva un regime transitorio secondo cui negli Stati membri dell’UE e nello Spazio economico europeo (SEE) potevano essere immessi in commercio e messi a disposizione sul mercato soltanto prodotti da costruzione che soddisfacessero i requisiti del regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Il 14 aprile 2015 è entrato in vigore il nuovo capitolo sui prodotti da costruzione, basato sugli atti normativi svizzeri riveduti concernenti i prodotti da costruzione e sul Regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Con l’entrata in vigore di tale capitolo, i prodotti da costruzione svizzeri beneficiano di un accesso agevolato ed equo al mercato dell’UE, poiché i documenti di conformità (ad es. dichiarazione di prestazione) vengono riconosciuti reciprocamente. Gli importatori di prodotti da costruzione dal mercato dell’UE sono considerati come distributori. Gli organismi designati e notificati svizzeri possono offrire i loro servizi in Svizzera o nell’UE alle stesse condizioni dei loro concorrenti provenienti dall’UE. In compenso i fabbricanti svizzeri possono far valutare i loro prodotti anche da organismi designati all’estero.

Legge sui prodotti da costruzione (LProdC)
La LProdC completamente riveduta è entrata in vigore il 1° ottobre 2014. La LProdC riveduta e le sue disposizioni di esecuzione nell’ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) e nell’ordinanza dell’UFCL sulla designazione di atti normativi d’esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione costituiscono la legislazione relativa ai prodotti da costruzione e disciplinano l’immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione in Svizzera. La legislazione svizzera in materia di prodotti da costruzione è equivalente a quella europea.

Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC)
La OProdC completamente riveduta è entrata in vigore il 1° ottobre 2014. L’OProdC disciplina le disposizioni di esecuzione della riveduta LProdC.

Ordinanza dell’UFCL sulla designazione di atti normativi d’esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione
Con l’ordinanza dell’UFCL, entrata in vigore il 1° ottobre 2014 insieme alle rivedute LProdC e OProdC, si designano atti normativi delegati e di esecuzione del regolamento europeo sui prodotti da costruzione (CPR; regolamento (UE) n. 305/2011) in modo che questo sia applicato in Svizzera per analogia.

Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC)
Il concordato è entrato in vigore il 3 febbraio 2003 e integra le disposizioni della LProdC e dell’OProdC nei settori in cui le competenze legislative spettano ai Cantoni. Gli atti legislativi federali disciplinano l’immissione in commercio di prodotti da costruzione, mentre il CIOTC costituisce la base affinché l’emanazione di prescrizioni cantonali, che possono disciplinare in particolare i requisiti in materia di opere, siano le stesse in tutti i Cantoni.

Regolamento europeo sui prodotti da costruzione
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione si applica all’interno dell’UE a qualsiasi prodotto da costruzione che viene incorporato in opere dell’edilizia o del genio civile. Si tratta di una legislazione sull’armonizzazione applicabile direttamente in tutti gli Stati membri dell’UE. Mira ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi in seno al mercato interno dell’UE ed è rilevante anche ai fini del SEE. La legislazione svizzera in materia di prodotti da costruzione è equivalente al regolamento europeo sui prodotti da costruzione e alle sue disposizioni di esecuzione.

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Ultima modifica 01.11.2019

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