Secondo l'articolo 5 OProdC, un fabbricante, riguardo a una o a più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione che immette in commercio, può dichiarare senza ulteriore esame o calcolo che il prodotto corrisponde a un dato livello o a una data classe di prestazione. Il fabbricante rilascia tale dichiarazione in conformità con:
- la specifica tecnica designata applicabile (norma armonizzata o documento per la valutazione europea);
- l'atto normativo designato applicabile secondo l'articolo 3 lettera b OProdC che stabilisce le condizioni alle quali si ritiene che, senza prove o senza ulteriori prove, un prodotto da costruzione rientri in un certo livello di soglia o una certa classe di prestazione.
Se il fabbricante desidera redigere la sua dichiarazione di prestazione del prodotto basandosi su tutti i risultati di prova ottenuti per un altro prodotto, o su parte di essi, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
- il suo prodotto da costruzione deve rientrare nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata;
- il suo prodotto da costruzione deve corrispondere al prodotto-tipo dell'altro prodotto da costruzione già fabbricato il cui fabbricante ha sottoposto a prove in conformità con la medesima norma tecnica armonizzata designata;
- deve avere l'autorizzazione dell'altro fabbricante di usare tali risultati di prova. L'altro fabbricante rimane responsabile dell'esattezza, dell'affidabilità e della stabilità dei risultati di prova;
- deve documentare adeguatamente che le suddette condizioni sono soddisfatte; e
- deve far verificare da un organismo di certificazione del prodotto la suddetta documentazione, qualora il prodotto da costruzione appartenga a una famiglia di prodotti di costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1.
Se il fabbricante desidera redigere la sua dichiarazione di prestazione del prodotto basandosi su tutti i risultati di prova dell'insieme o del componente da lui forniti, o su parte di essi, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- il suo prodotto da costruzione deve rientrare nell'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata designata;
- se il prodotto da costruzione è un insieme di componenti che esso stesso ha dovuto assemblare in base a precise istruzioni del fornitore o di un suo componente;
- il fornitore deve aver già sottoposto a prove l'insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata;
- deve avere l'autorizzazione del fornitore in questione di usare i risultati di prova ottenuti. L'altro fabbricante rimane responsabile dell'esattezza, dell'affidabilità e della stabilità dei risultati di prova;
- deve documentare adeguatamente che le suddette condizioni sono soddisfatte; e
- deve far verificare da un organismo di certificazione del prodotto la suddetta documentazione, qualora il prodotto da costruzione appartenga a una famiglia di prodotti di costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1.