Basi giuridiche europee

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Construction Products Regulation, CPR)
Il 1° luglio 2013 la direttiva sui prodotti da costruzione dell’Unione europea (direttiva 89/106/CEE) è stata sostituita integralmente dal regolamento europeo sui prodotti da costruzione (regolamento [UE] n. 305/2011).  Non si trattava di una tipica direttiva secondo il «nuovo approccio» (new approach). La specificità del settore dei prodotti da costruzione aveva portato a una revisione delle disposizioni relative a questo settore. Il regolamento europeo segue soltanto in modo restrittivo i criteri del nuovo quadro normativo (new legal frame work, NLF). Persegue le stesse finalità della previgente direttiva, la quale mirava a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio nel settore dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno. Il regolamento è però inteso anche a semplificare e a rendere più trasparenti ed efficaci le regolamentazioni anteriori.

Benché lo scopo rimanga identico, il regolamento europeo sui prodotti da costruzione si basa su un concetto diverso rispetto alla previgente direttiva. Esso mira ad armonizzare le informazioni sulle prestazioni del prodotto, uniformando metodi, procedure e altri strumenti per la descrizione e la valutazione delle caratteristiche del prodotto da costruzione. Il fabbricante indica le prestazioni del prodotto in una dichiarazione di prestazione. Il requisito dell’idoneità di un prodotto da costruzione all’impiego previsto, contemplato dalla previgente direttiva, viene abbandonato. Secondo il nuovo regolamento, il giudizio sull’idoneità di un prodotto all’impiego previsto è affidato in linea di principio al solo utilizzatore.

Il nuovo regolamento europeo prevede anche l’adozione di atti delegati e di atti di esecuzione, che dovranno concretizzare in determinati settori l’applicazione a livello europeo del nuovo diritto in materia di prodotti da costruzione.

Maggiori informazioni sul nuovo regolamento europeo sono disponibili sul sito Internet della Commissione europea.

  Abbr.

Regolamento (UE) n. 305/2011 
(Construction Products Regulation)

Regolamento (UE) n. 305/2011  

CPR

Atti normativi delegati e di esecuzione secondo il regolamento (UE) n. 305/2011

1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo al formato della valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2013

2) Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione
Regolamento delegato (UE) n. 157/201

3) Regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014, recante modifica dell’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione
Regolamento delegato (UE) n. 568/2014

4) Regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione, del 21 febbraio 2014, che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione
Regolamento delegato (UE) n. 574/2014

5) Regolamento delegato (UE) n. 1291/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN 14915 per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti
Regolamento delegato (UE) n. 1291/2014

6) Regolamento delegato (UE) n. 1292/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN 14342 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco
Regolamento delegato (UE) n. 1292/2014

7) Regolamento delegato (UE) n. 1293/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-1, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all’azione dell’incendio
Regolamento delegato (UE) n. 1293/2014

8) Decisione delegata (UE) 2015/1936 della Commissione, dell’8 luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della presta-zione dei condotti e dei tubi di ventilazione dell’aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parla-mento europeo e del Consiglio
Decisione delegata (UE) 2015/1936

9) Decisione delegata (UE) 2015/1958 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della presta-zione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parla-mento europeo e del Consiglio
Decisione delegata (UE) 2015/1958

10) Decisione delegata (UE) 2015/1959 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della presta-zione dei prodotti per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parla-mento europeo e del Consiglio
Decisione delegata (UE) 2015/1959

11) Regolamento delegato  (EU) 2016/364 della Commissione dal 1° luglio 2015 relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento delegato  (EU) 2016/364 della Commissione dal 1° luglio 2015

 

 

Ultima modifica 11.05.2021

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