Gli organi di vigilanza del mercato controllano se un prodotto da costruzione fornisce la prestazione dichiarata dal fabbricante ed è conforme alle prescrizioni in vigore (art. 20 cpv. 1 LProdC). In linea di principio, è possibile effettuare tale controllo per tutti i prodotti da costruzione disponibili sul mercato in Svizzera. In pratica, tuttavia, le competenze di controllo trovano applicazione nel quadro di programmi effettuati mediante prove a campione o nei casi in cui si presume che un prodotto presenti rischi o non sia conforme.
Il controllo consiste in un esame formale della dichiarazione di prestazione e della documentazione e dei documenti giustificativi che l’accompagnano oppure in controlli fisici e in prove di laboratorio (art. 20 cpv. 2 LProdC). È inoltre possibile applicare altre misure di controllo adeguate.
Nell’ambito di un controllo, l’organo di vigilanza del mercato è autorizzato in particolare a (art. 20 cpv. 4 e 6 LProdC):
- chiedere all’operatore economico l’accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per procedere ai controlli;
- prelevare campioni;
- ordinare prove;
- accedere ai locali di esercizio o di produzione, oppure ai luoghi d’uso dei prodotti;
- ordinare una verifica tecnica del prodotto da costruzione se sussistono dubbi sul fatto che
- la prestazione effettiva di un prodotto da costruzione corrisponda a quella dichiarata dal fabbricante nella documentazione trasmessa; oppure
- il prodotto da costruzione, nonostante la correttezza della documentazione, sia conforme alle prescrizioni vigenti.
I prodotti da costruzione possono essere controllati dagli organi di vigilanza del mercato unicamente durante la fabbricazione, il deposito, il trasporto o sul cantiere (art. 20 cpv. 5 LProdC).