Coinvolgimento e obbligo di collaborare

Gli organi di vigilanza del mercato sono tenuti a coinvolgere gli operatori economici interessati nelle misure volte a prevenire o ridurre i rischi (art. 25 cpv. 1 LProdC). In pratica, si tenta innanzitutto di trovare soluzioni alle situazioni problematiche e rischiose collaborando con gli operatori economici quando si ritiene che questa procedura consenta di raggiungere l’obiettivo più rapidamente e in modo più efficiente ed efficace.

L’obbligo di coinvolgimento vale d’altro canto anche per gli operatori economici. Infatti, gli operatori economici interessati ed eventuali altre persone interessate sono tenuti, nella misura necessaria, a collaborare all’esecuzione della vigilanza del mercato (art. 25 cpv. 2 LProdC). L’obbligo di collaborare è definito in modo ampio. Tuttavia comprende in particolare la fornitura gratuita di tutte le informazioni richieste e la consegna delle prove e della documentazione necessarie.

Ultima modifica 01.11.2019

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