Messa a disposizione

Se per un prodotto da costruzione occorre redigere una dichiarazione di prestazione (il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata), quest'ultima può essere messa a disposizione in forma cartacea o elettronica, purché un utilizzatore non esiga espressamente che gli venga messa a disposizione una copia cartacea della dichiarazione di prestazione (art. 9 cpv. 1 e 3 OProdC). La dichiarazione di prestazione deve essere conservata per 10 anni dall'immissione in commercio del prodotto da costruzione (art. 9 cpv. 5 OProdC).

Se a un utilizzatore è fornito un lotto dello stesso prodotto, esso deve essere accompagnato soltanto da un esemplare della dichiarazione di prestazione (art. 9 cpv. 2 OProdC).

La messa a disposizione di una dichiarazione di prestazione su un sito Internet permette di ridurre i costi e il dispendio amministrativo degli operatori economici. Se decide di mettere a disposizione la dichiarazione di prestazione su un sito Internet, l'operatore economico deve rispettare le seguenti condizioni:

garantire che il contenuto della dichiarazione di prestazione non venga modificato dopo essere stato messo a disposizione sul sito Internet;

  • garantire che il sito Internet in cui sono state rese disponibili le dichiarazioni di prestazione redatte per i prodotti da costruzione sia oggetto di monitoraggio e manutenzione in modo che sia tale sito sia le dichiarazioni di prestazione siano sempre a disposizione degli utilizzatori dei prodotti;
     
  • garantire che la dichiarazione di prestazione sia accessibile gratuitamente agli utilizzatori per un periodo di 10 anni dall'immissione in commercio del prodotto da costruzione;
     
  • mettere a disposizione degli utilizzatori istruzioni sulle modalità di accesso al sito Internet e alle dichiarazioni di prestazione ivi rese disponibili per i prodotti da costruzione. Un'altra possibilità potrebbe consistere, ad esempio, nell'utilizzare un codice QR stampato sull'imballaggio del prodotto da costruzione che rimandi al sito Internet su cui si trova la dichiarazione di prestazione oppure nell'inviare all'utilizzatore per mail il link al suddetto sito Internet o nell'indicare tale link su un supporto cartaceo, ad esempio, sulla bolla di consegna;
     
  • inoltre, il fabbricante deve garantire che ogni singolo prodotto o lotto dello stesso prodotto che egli ha immesso in commercio sia correlato ad una determinata dichiarazione di prestazione mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo.
  • garantire che il contenuto della dichiarazione di prestazione non venga modificato dopo essere stato messo a disposizione sul sito Internet;

Ultima modifica 21.10.2020

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