Modello di dichiarazione di prestazione

La dichiarazione di prestazione deve essere redatta in base al modello di cui all'allegato 3 OProdC e in almeno una lingua ufficiale. Nel redigere la dichiarazione di prestazione il fabbricante deve riprendere il testo e i titoli del modello che non sono tra parentesi quadre, sostituire i campi lasciati vuoti e le parentesi quadre con le informazioni necessarie. I diversi punti della dichiarazione di prestazione devono essere compilati nel seguente modo:

  • numero della dichiarazione di prestazione
    Può essere attribuito dal fabbricante. Può pure corrispondere al codice di identificazione unico del prodotto-tipo di cui al numero 1 del modello.
     
  • Numero 1, codice di identificazione unico del prodotto-tipo
    Deve essere indicato il codice di identificazione unico del prodotto-tipo previsto dall'articolo 8 capoverso 1 lettera a OProdC.
     
  • Numero 2, uso o usi
    Devono essere indicati l'uso o gli usi del prodotto da costruzione previsti dal fabbricante, in conformità con la corrispondente specifica tecnica armonizzata (norma tecnica armonizzata o documento per la valutazione europea).
     
  • Numero 3, fabbricante
    Bisogna indicare il nome del fabbricante, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l'indirizzo cui può essere contattato conformemente all'articolo 10 capoverso 7 OProdC.
     
  • Numero 4, mandatario
    Questo numero deve figurare nella dichiarazione di prestazione ed essere compilato soltanto se è stato nominato un mandatario. In tal caso occorre indicare il nome e l'indirizzo del mandatario, il cui mandato comprende i compiti di cui all'articolo 12 capoverso 2 OProdC.
     
  • Numero 5, sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione
    Deve essere indicato il numero del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile al prodotto da costruzione secondo l'allegato 2 OProdC. In caso di applicazione di più sistemi, bisogna indicarli singolarmente.
     
  • Numeri 6a norma armonizzata e 6b valutazione tecnica europea
    Poiché un fabbricante può redigere una dichiarazione di prestazione per un prodotto da costruzione sulla base di una norma armonizzata o di una valutazione tecnica europea, le due possibilità che figurano ai numeri 6a e 6b devono essere considerate alternative; nella dichiarazione di prestazione deve esserne utilizzata soltanto una e deve essere compilato il relativo numero

Se la dichiarazione di prestazione si basa su una norma armonizzata (n. 6a), occorre indicare quanto segue: 

  • il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata (n. di riferimento con data) e
  • il(i) numero(i) di identificazione dell'(degli) organismo(i) notificato(i). Il(I) nome(i) dell'(degli) organismo(i) notificato(i) devono imperativamente essere indicati nella lingua originale; non vanno quindi tradotti.

Se la dichiarazione di prestazione si basa su una valutazione tecnica europea (n. 6b), occorre indicare quanto segue:

  • il numero e la data di pubblicazione del documento per la valutazione europea;
  • il numero e la data di pubblicazione della valutazione tecnica europea;
  • il nome dell'organismo di valutazione tecnica; e
  • il(i) numero(i) di identificazione dell'(degli) organismo(i) notificato(i).
  • Numero 7, prestazione o prestazioni dichiarate:
    Bisogna indicare quanto segue: 

l'elenco delle caratteristiche essenziali definite nelle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al numero 2;

  • per ciascuna caratteristica essenziale la prestazione dichiarata, espressa in livelli, classi o in una descrizione oppure - per le caratteristiche per le quali non è stata dichiarata la prestazione - le lettere «NPD» (No Performance Determined / nessuna prestazione determinata). Per la compilazione di questo numero si può utilizzare una tabella che per ogni caratteristica essenziale del prodotto mostra la connessione tra le specifiche tecniche armonizzate e i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicati nonché la prestazione in relazione a ogni caratteristica essenziale.

La prestazione deve essere dichiarata in modo chiaro ed esplicito. Pertanto non è sufficiente indicare la prestazione inserendo semplicemente una formula di calcolo che il destinatario deve applicare. Inoltre, i livelli o classi di prestazione che figurano nei documenti di riferimento devono essere ripresi nella dichiarazione di prestazione e non possono essere indicati soltanto mediante un rimando a questi documenti.

La prestazione, in particolare in relazione al comportamento strutturale di un prodotto da costruzione, può invece essere indicata tramite un riferimento ai corrispondenti documenti di produzione o calcoli statici. In questo caso la pertinente documentazione deve essere allegata alla dichiarazione di prestazione.

  • Numero 8, documentazione adeguata per i fini di cui agli articoli 5-7 OProdC:
    Questo numero deve essere incluso nella dichiarazione di prestazione e compilato soltanto se è stata utilizzata una documentazione adeguata ai sensi degli articoli 5-7 OProdC per indicare quali requisiti soddisfa il prodotto.

In tal caso in questo numero della dichiarazione di prestazione deve essere indicato quanto segue:

  • il numero di riferimento della documentazione adeguata utilizzata, e
  • i requisiti soddisfatti dal prodotto da costruzione.

    Osservazione
    : se un prodotto da costruzione deve essere immesso in commercio in uno Stato membro dell'UE o del SEE, la documentazione adeguata per i fini di cui agli articoli 5-7 OProdC non è sufficiente. Per il ricorso alle procedure semplificate, il regolamento europeo sui prodotti da costruzione richiede una documentazione tecnica specifica che dimostri la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti applicabili così come l'equivalenza tra le procedure utilizzate e quelle fissate nella norma tecnica armonizzata.
  • Firma:
    Bisogna inserire nelle parentesi quadre le informazioni necessarie e firmare la dichiarazione di prestazione.

Conformemente all'articolo 9 capoverso 4 lettera a OProdC, il fabbricante può pure includere nella dichiarazione di prestazione un rimando a un sito web, su cui viene messa a disposizione una copia cartacea della dichiarazione. Questa informazione può essere fornita dopo il numero 8 o altrove purché non sia pregiudicata la leggibilità e la chiarezza delle indicazioni prescritte.

Se le indicazioni prescritte all'articolo 8 OProdC sono fornite in modo chiaro, completo e coerente, nel redigere la dichiarazione di prestazione è possibile:

  • utilizzare un layout che si discosta dal modello;
  • combinare i numeri del modello raggruppandone alcuni;
  • presentare i numeri in un altro ordine o con l'ausilio di una o più tabelle;tralasciare alcuni numeri del modello che non sono rilevanti per il prodotto per cui viene redatta la dichiarazione di prestazione. Dato che la dichiarazione di prestazione può essere redatta sulla base di una norma tecnica armonizzata o di una valutazione tecnica europea, è possibile tralasciare l'una o l'altra alternativa. Queste omissioni possono riguardare anche i numeri relativi al mandatario o all'utilizzo di una documentazione adeguata
  • presentare gli elementi summenzionati senza numerazione.

Se un fabbricante vuole redigere una sola dichiarazione di prestazione per più varianti di un prodotto-tipo, per ogni variante devono essere indicati in modo separato e chiaro almeno i seguenti elementi:

  • il numero della dichiarazione di prestazione;
  • il codice di identificazione di cui al numero 1; e
  • la prestazione o le prestazioni dichiarate di cui al numero 7.

Ultima modifica 27.10.2020

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