Contenuto della dichiarazione di prestazione

Il diritto in materia di prodotti da costruzione disciplina in modo esaustivo ciò che la dichiarazione di prestazione può e deve contenere. I contenuti mancanti, i contenuti errati o non prescritti dalla legislazione sui prodotti da costruzione possono eventualmente costituire un vizio di forma rilevante per la vigilanza del mercato. Secondo gli atti legislativi sui prodotti da costruzione, la dichiarazione di prestazione deve contenere in particolare le seguenti indicazioni (art. 8 cpv. 1-3 OProdC):

  • il rinvio al prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
  • i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato 2 numero 1 OProdC;
  • il numero di riferimento e la data di pubblicazione della specifica tecnica armonizzata designata usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale; se del caso, il numero di riferimento attribuito dal fabbricante alla documentazione utilizzata ai fini di cui agli articoli 5-7 OProdC e i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponde, inclusa l'eventuale procedura semplificata applicata;
  • gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile (norma tecnica armonizzata o documento per la valutazione europea) come pure un elenco delle caratteristiche essenziali stabilite in queste specifiche tecniche armonizzate per gli usi previsti dichiarati;
  • la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti agli usi previsti dichiarati come pure l'indicazione delle lettere «NPD» (No Performance Determined / nessuna prestazione determinata) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non è dichiarata la prestazione e, se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione e, ove necessario, sulla base di un calcolo, in relazione a quelle caratteristiche essenziali determinate in conformità con l'articolo 2 capoverso 1 OProdC;

la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti gli usi previsti per i quali occorre tenere conto delle disposizioni relative agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intende mettere a disposizione sul mercato il prodotto da costruzione.

Se la dichiarazione di prestazione è stata redatta sulla base di una valutazione tecnica europea, la prestazione del prodotto in questione va dichiarata, espressa in livelli o classi o in una descrizione, in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea (art. 8 cpv. 4 OProdC).

Occorre inoltre tener conto del fatto che le informazioni sulla prestazione del prodotto da costruzione possono essere comunicate al di fuori della dichiarazione di prestazione soltanto se figurano e se sono specificate anche in tale dichiarazione (art. 8 cpv. 4 LProdC).

 

Ultima modifica 21.10.2020

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