Procedures semplificate per i prodotti da costruzione non fabbricati in serie

Il fabbricante di un prodotto da costruzione può, per effettuare una valutazione e verifica della costanza della prestazione, sostituire con una documentazione adeguata la parte del sistema applicabile, riguardante la valutazione della prestazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni (art. 7 OProdC):

  • il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata;

  • il prodotto da costruzione è fabbricato in un unico esemplare a seguito di una specifica ordinazione o su specifica del committente in un processo non in serie;

  • è installato in una singola e identificata opera di costruzione; e

  • mediante una documentazione adeguata, contenente una descrizione dei metodi applicati, il fabbricante dimostra di soddisfare le condizioni e i requisiti in vigore.

  • Se il prodotto da costruzione appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile sarebbe il sistema 1+ o 1, la documentazione adeguata deve essere verificata da un organismo di certificazione del prodotto.

Osservazione: se un prodotto da costruzione viene immesso sul mercato in uno Stato membro dell'UE o dello SEE, la documentazione adeguata ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 OProdC non è sufficiente. Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione (regolamento UE n. 305/2011) richiede per il ricorso della procedura di conteggio semplificata da parte delle microimprese, una documentazione tecnica specifica che dimostri la conformità del prodotto da costruzione con le condizioni previste così come l'equivalenza delle procedure utilizzate con quelle fissate nella norma tecnica armonizzata.

Ultima modifica 15.10.2020

Inizio pagina

https://www.bbl.admin.ch/content/bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte/avcp-verfahren/vereinfachte-verfahren-fuer-nicht-in-serie-gefertigte-bauprodukt.html