Procedure semplificate per le microimprese

Una microimpresa secondo l'articolo 2 numero 27 LProdC è un'impresa di qualsiasi forma giuridica che esercita un'attività economica, occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a tre milioni di franchi.

Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata possono procedere alle seguenti semplificazioni per il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (art. 6 cpv. 1 LProdC):

  • se la norma tecnica armonizzata designata prevede un sistema 3 o 4, la microimpresa può sostituire i metodi contemplati dalla norma per determinare il prodotto-tipo in base a prove di tipo con altri metodi;
  • le microimprese possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4.

Se usa tali procedure semplificate, il fabbricante deve dimostrare mediante una documentazione adeguata di soddisfare le condizioni e i requisiti in vigore (art. 6 cpv. 2 OProdC).

Osservazione: se un prodotto da costruzione viene immesso sul mercato in uno Stato membro dell'UE o dello SEE, la documentazione adeguata ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 OProdC non è sufficiente. Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione (regolamento UE n. 305/2011) richiede per il ricorso della procedura di conteggio semplificata da parte delle microimprese, una documentazione tecnica specifica che dimostri la conformità del prodotto da costruzione con le condizioni previste così come l'equivalenza delle procedure utilizzate con quelle fissate nella norma tecnica armonizzata.

Ultima modifica 01.11.2019

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