Cinque sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione

Nell'Allegato 2 l'OProdC prevede cinque sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. A seconda del sistema applicabile possono essere interpellati uno o più organismi designati e i vari compiti ripartiti in modo diverso:

Systema 1+:

  • Il fabbricante effettua:

    - il controllo della produzione in fabbrica;

    -altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di fabbricazione in conformità con il piano di prova prescritto.
  • l'organismo di certificazione del prodotto designato o riconosciuto secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC decide in merito al rilascio, alla limitazione, alla sospensione o al ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione fondandosi sulle seguenti valutazioni e verifiche effettuate dallo stesso organismo:

    - una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

    - ispezione iniziale dello stabilimento di fabbricazione e del controllo della produzione in fabbrica;

    - sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica;

    - prove di controllo di campioni prelevati dall'organismo di certificazione del prodotto nello stabilimento di fabbricazione o nei depositi del fabbricante.

Systema 1:

  • Il fabbricante effettua:

    - il controllo della produzione in fabbrica;

    - altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di fabbricazione in conformità con il piano di prova prescritto.
  • l'organismo di certificazione del prodotto designato o riconosciuto secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC decide in merito al rilascio, alla limitazione, alla sospensione o al ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione fondandosi sulle seguenti valutazioni e verifiche effettuate dallo stesso organismo: 

    - una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

    - ispezione iniziale dello stabilimento di fabbricazione e del controllo della produzione in fabbrica;

    - sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Systema 2+:

  • Il fabbricante effettua:

    - una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

    -il controllo della produzione in fabbrica;

    - altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di fabbricazione in conformità con il piano di prova prescritto.
  • l'organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica designato o riconosciuto secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC decide in merito al rilascio, alla limitazione, alla sospensione o al ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sulle seguenti valutazioni e verifiche effettuate dallo stesso organismo:

    - ispezione iniziale dello stabilimento di fabbricazione e del controllo della produzione in fabbrica;

    - sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Systema 3:

  • Il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica.
  • il laboratorio di prova designato o riconosciuto secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC valuta la prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto

Systema 4:

  • Il fabbricante effettua:

    - una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

    - il controllo della produzione in fabbrica;
  • l'organismo designato o riconosciuto secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC non ha compiti da svolgere.

Se per un prodotto da costruzione è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, gli organismi designati o riconosciuti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC che svolgono i compiti indicati per i sistemi 1+, 1 e 3, come pure i fabbricanti che svolgono i compiti indicati per i sistemi 2+ e 4, assumono quale valutazione della prestazione del prodotto da costruzione la valutazione tecnica europea rilasciata per tale prodotto. Di conseguenza non deve essere svolta nessuna valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

Ultima modifica 15.10.2020

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